Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilità per difetto di rilevanza per insussistente lesione grave e attuale per i ricorrenti nel giudizio principale - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione per insussistente lesione grave e attuale per i ricorrenti nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo allega motivazioni non implausibili circa la concreta ed attuale incidenza degli atti impugnati sulle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati ricorrenti: spetta al rimettente valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale a patto che gli stessi non siano ictu oculi carenti.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 94 e n. 75/2009; n. 370, n. 223 e n. 39/2008; n. 303/2007; nonché ordinanza n. 170/2009.