Sentenza 69/2010 (ECLI:IT:COST:2010:69)
Massima numero 34387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34382  34383  34384  34385  34386  34388


Titolo
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32. L'impugnata disposizione pone a carico dei titolari dei centri di telefonia in sede fissa, che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della stessa legge; questo obbligo è corredato dall'accessoria prescrizione relativa all'adeguamento ai requisiti di cui agli artt. 4, comma 3, e 9 della medesima legge regionale. Inoltre il quarto comma del medesimo art. 12 inibisce ai centri di telefonia già attivi «dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attività diversa» da quella inerente ai servizi telefonici o riferita «a servizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia». Orbene, la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia risulta in contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 350/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/11/2007  n. 32  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte