Sentenza 69/2010 (ECLI:IT:COST:2010:69)
Massima numero 34388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Titolo
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità delle restanti disposizioni della legge regionale con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità delle restanti disposizioni della legge regionale con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007, in quanto tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali, che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 350/2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/11/2007
n. 32
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27