Sentenza 70/2010 (ECLI:IT:COST:2010:70)
Massima numero 34389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Lavoratore trasferito dalla Regione alla Provincia - Spettanza di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello precedentemente goduto - Prevista corresponsione, da parte dell'Ente di appartenenza, di un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza tra i due trattamenti economici - Introduzione di un nuovo onere di spesa senza indicazione del mezzo di copertura finanziaria per farvi fronte - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Lavoratore trasferito dalla Regione alla Provincia - Spettanza di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello precedentemente goduto - Prevista corresponsione, da parte dell'Ente di appartenenza, di un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza tra i due trattamenti economici - Introduzione di un nuovo onere di spesa senza indicazione del mezzo di copertura finanziaria per farvi fronte - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16. La norma prevede che, nel caso in cui al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso deve essere attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti economici. Nel suo testo originario, l'art. 1, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2006 prevedeva che tale assegno fosse riassorbibile. La norma oggetto della presente questione ha modificato la disposizione del 2006, stabilendo che l'assegno, erogato ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 2005, non sia riassorbibile. Orbene, la norma oggetto della questione è sicuramente fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell'assegno personale, si aggiunge integralmente all'assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario. Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che ha omesso di effettuare. Infatti, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioè, dall'art. 1, commi 119 e 120. Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008». Si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell'onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l'idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell'onere. Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell'Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all'assegno personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16. La norma prevede che, nel caso in cui al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso deve essere attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti economici. Nel suo testo originario, l'art. 1, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2006 prevedeva che tale assegno fosse riassorbibile. La norma oggetto della presente questione ha modificato la disposizione del 2006, stabilendo che l'assegno, erogato ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 2005, non sia riassorbibile. Orbene, la norma oggetto della questione è sicuramente fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell'assegno personale, si aggiunge integralmente all'assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario. Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che ha omesso di effettuare. Infatti, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioè, dall'art. 1, commi 119 e 120. Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008». Si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell'onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l'idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell'onere. Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell'Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all'assegno personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
21/11/2008
n. 16
art. 1
co. 116
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte