Previdenza - Contribuzione figurativa - Riconoscimento dell'accredito figurativo per maternità con riferimento ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro antecedenti al 1° gennaio 1994 - Limitazione del beneficio, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, solo agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001- Asserita irragionevolezza nonché violazione dei principi di tutela della maternità e dell'infanzia e del principio della tutela delle lavoratrici madri - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale prevede che «Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...]» - laddove la norma censurata stabilisce che la contribuzione figurativa prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151 è riconosciuta solo agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, sicché essa non potrebbe essere considerata meramente interpretativa, ma porrebbe una nuova disciplina con carattere retroattivo in contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché con gli artt. 31 e 37 della Costituzione. Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., la prospettazione della questione si fonda su presupposti errati, in quanto la disposizione censurata ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dagli insorti contrasti interpretativi, rispetto alla (sopra indicata) disciplina previgente. La norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate.
Circa la qualificazione di norme di legge quali di natura interpretativa o innovativa, v. citata sentenza n. 170/2008.