Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Decreto del Questore della Provincia di Bolzano recante la "tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S." e la disciplina dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici", nonché delle inerenti attribuzioni concernenti la pubblica sicurezza - Esclusione - Legittimo esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza" - Spettanza allo Stato del potere di adottare l'atto impugnato.
Spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici, in quanto, posto che l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, il provvedimento impugnato non ha determinato alcuna lesione delle attribuzioni provinciali e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici.
Sulla attribuzione alla competenza esclusiva statale della materia ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), v. citate sentenze n. 237/2006.
Sulla la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa, v. citata sentenza n. 129/2009.