Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizione - Rapporto di pregiudizialità tra la norma oggetto di autorimessione e quella censurata, tale che la prima serva per la definizione della questione principale. (Classif. 204002).
La possibilità che la Corte costituzionale sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell’iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta; deve trattarsi, pertanto, di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. È, invece, esclusa tale possibilità quando il nuovo dubbio di legittimità costituzionale verte sulla norma già oggetto del giudizio incidentale, in relazione alla quale la parte deduce inammissibilmente ulteriori profili di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 198/2022 – mass. 45061; S. 186/2022; S. 49/2021 – mass. 43674; S. 24/2018 – mass. 39813; nello stesso senso, sentenze n. 122/1976 – mass. 8349; S. 195/ 1972 – mass. 6447; S. 68/1961).