Ordinanza 74/2010 (ECLI:IT:COST:2010:74)
Massima numero 34393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Siciliana - Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada - Proroga ope legis del termine di durata di oltre il doppio dell'originaria durata, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del Delibera legislativa Regione Siciliana 4 dicembre 2008, n. 240, va dichiarata la cessazione della materia, in quanto successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2008, n. 22, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 304/2008, n. 358 e n. 229/2007, n. 389, n. 340 e n. 136/2006.

Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  04/12/2008  n. 240  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 43  

Trattato CE    n.   art. 49  e ss.