Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo - Diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi d'intermediazione delle agenzie sociali finalizzate ad per agevolare l'accesso alle locazioni abitative - Lamentata irrazionalità del mero criterio della durata del permesso di soggiorno, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo modificato dall'art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due. Infatti, anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l'art. 11, comma 13, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti nel giudizio principale di tale norma - anteriore rispetto all'ordinanza di rimessione e suscettibile di influire sul percorso argomentativo svolto dal rimettente circa la non manifesta infondatezza della questione - si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina un esito di manifesta inammissibilità, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità deriva dal fatto che l'ordinanza di rimessione, censurando il citato art. 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospetta la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia (peraltro neppure precisata) e, in tal modo, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, in difetto dell'indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Nel senso che il diritto sociale all'abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», v. le citate sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza del contenuto del richiesto intervento additivo e per omessa indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. la citata ordinanza n. 70/2009.