Sanzioni amministrative - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per l'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista - Attribuzione al Prefetto, anziché ad altra autorità, della valutazione delle deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Formulazione di petitum oscuro e, comunque, esulante dai poteri della Corte - Carente motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Infatti, con riferimento all'art. 113 Cost., il rimettente trascura del tutto di chiarire in che modo la norma oggetto dell'incidente di costituzionalità si porrebbe in contrasto con l'indicato parametro. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il petitum formulato nell'ordinanza di rimessione è oscuro e, comunque, esulante dai poteri della Corte, attesa la funzione creativa dell'intervento ad essa demandato.
Nel senso dell'incomparabilità tra le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 1981 e quelle contemplate dall'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990, dovuta alle numerose peculiarità che rispettivamente le differenziano, sicché l'una non può essere posta come termine di paragone dell'altra, v., da ultimo, le citate decisioni: sentenza n. 132/2009 e ordinanze nn. 344/2008 e 405/2007.