Sanzioni amministrative - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per l'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista - Attribuzione al Prefetto, anziché ad altra autorità, della valutazione delle deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita - Asserita violazione del diritto di difesa - Erroneità del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Il rimettente omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non è utilmente evocabile quale parametro di legittimità costituzionale l'art. 24 Cost., ove la disposizione censurata abbia ad oggetto non un procedimento di natura giurisdizionale ma, come nel caso di specie, esclusivamente una procedura di carattere amministrativo.
Sulla non invocabilità dell'art. 24 Cost. in relazione a procedimenti aventi carattere amministrativo, e non giurisdizionale, v. le citate ordinanze n. 210/1995, n. 103/1993 e n. 146/1963.