Ordinanza 78/2010 (ECLI:IT:COST:2010:78)
Massima numero 34398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con la sentenza n. 121 del 2009, successiva all'ordinanza di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che la sollevata questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., attesa l'incompatibilità della richiesta obbligata di archiviazione da esso prefigurata con gli artt. 3 e 112 Cost., v. la citata sentenza n. 121/2009.

Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 126/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 405  co. 1

legge  20/02/2006  n. 46  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte