Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Indennità di carica degli amministratori degli enti locali - Divieto di cumulo con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo e con qualunque altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale - Esclusione del divieto di cumulo per gli amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (il quale stabilisce che le indennità di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici), va dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta.
In senso analogo, v. citate sentenza n. 247/2009 e ordinanze n. 14 e n. 8/2010; n. 292, n. 136 e n. 48/2009.