Ordinanza 79/2010 (ECLI:IT:COST:2010:79)
Massima numero 34399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Indennità di carica degli amministratori degli enti locali - Divieto di cumulo con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo e con qualunque altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale - Esclusione del divieto di cumulo per gli amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (il quale stabilisce che le indennità di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici), va dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta.

In senso analogo, v. citate sentenza n. 247/2009 e ordinanze n. 14 e n. 8/2010; n. 292, n. 136 e n. 48/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/03/2009  n. 4  art. 5  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2    co. 25  

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2    co. 26  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23