Sentenza 80/2010 (ECLI:IT:COST:2010:80)
Massima numero 34400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Titolo
Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Fissazione di un limite massimo al numero dei posti - Abolizione della possibilità di assunzione a tempo determinato, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, in presenza di disabilità particolarmente gravi - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Fissazione di un limite massimo al numero dei posti - Abolizione della possibilità di assunzione a tempo determinato, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, in presenza di disabilità particolarmente gravi - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, commi primo e secondo, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, commi primo e secondo, e 38, commi terzo e quarto, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento dell'amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche degli strumenti alternativi previsti dalla normativa statale, ivi comprese le compensazioni tra Province diverse.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, commi primo e secondo, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, commi primo e secondo, e 38, commi terzo e quarto, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento dell'amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche degli strumenti alternativi previsti dalla normativa statale, ivi comprese le compensazioni tra Province diverse.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 413
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 414
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 34
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 3
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte