Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Abolizione della possibilità di assunzione a tempo determinato, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, in presenza di disabilità particolarmente gravi - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge n. 449 del 1997, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona; che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale; e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati; la scelta legislativa di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura).
Per l'affermazione che la legge n. 104 del 1992 è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps», v. la citata sentenza n. 406/1992.
Sul fondamentale diritto del disabile all'istruzione e sulle misure legislative necessarie a garantirne la fruizione, ivi compresa quella del personale docente specializzato, v. le citate sentenze n. 52/2000 e n. 215/1987.
Sulla discrezionalità spettante al legislatore nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili e sul correlativo invalicabile limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 269/2009, sentenze n. 431/2008 e n. 251/2008.