Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali, conferiti prima del 17 maggio 2006, a personale non dipendente da pubbliche amministrazioni (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001) - Cessazione ex lege ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 (cd. spoils system ) - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del giudice a quo - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato per mancanza di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice ordinario, ma a quello amministrativo. Nel caso in esame - avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il conferimento e la revoca dell'incarico dirigenziale - non può ritenersi implausibile la motivazione con cui il giudice ordinario ha ritenuto la sua giurisdizione anche in relazione alle controversie risarcitorie connesse all'accertamento della illegittimità della "revoca" dell'incarico stesso.
In tema, di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice a quo, che può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga ictu oculi, v. citate sentenze n. 156/2007 e n. 144/2005.