Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali, conferiti prima del 17 maggio 2006, a personale non dipendente da pubbliche amministrazioni (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001) - Cessazione ex lege ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 (cd. spoils system ) - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e continuità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., l'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». La norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, víola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, «il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa». In tali situazioni, occorre, infatti, assicurare la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione possa esternare le ragioni - connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa - per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, il dirigente, a garanzia del proprio diritto di difesa, possa prospettare i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati nel contratto a suo tempo stipulato.
In tema, v. citate sentenze nn. 161/2008 e 103/2007.