Sentenza 82/2010 (ECLI:IT:COST:2010:82)
Massima numero 34406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  24/02/2010;  Decisione del  24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34407


Titolo
Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata irrazionalità nonché violazione del principio di uguaglianza - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati. Infatti, non sono manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l'attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è sufficiente a ritenere l'irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell'esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell'affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo, poiché la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza.

Per l'affermazione che «il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli», v. la citata sentenza n. 451/1997.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/2006  n. 54  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte