Sentenza 82/2010 (ECLI:IT:COST:2010:82)
Massima numero 34407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/02/2010; Decisione del
24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
34406
Titolo
Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale e della ragionevole durata del processo - Questione priva di motivazione - Manifesta inammissibilità.
Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale e della ragionevole durata del processo - Questione priva di motivazione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati.
È manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/2006
n. 54
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte