Sentenza 82/2010 (ECLI:IT:COST:2010:82)
Massima numero 34407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  24/02/2010;  Decisione del  24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34406


Titolo
Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale e della ragionevole durata del processo - Questione priva di motivazione - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/2006  n. 54  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte