Reati e pene - Configurazione come delitto, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di condotte penalmente irrilevanti o punite a titolo di contravvenzione nel restante territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della riserva di legge in materia penale, nonché asserita carenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per la decretazione d'urgenza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a) e d), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lett. a) o sono punite a titolo di contravvenzione (lett. d). Deve, innanzitutto, escludersi la denunciata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto, avendo, nel caso di specie, il Governo e le Camere valutato come urgente l'esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti nella grave situazione di emergenza concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, non può essere rilevata l'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'evocato parametro, sicché ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all'ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi. Parimenti infondata è la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. Infatti, poiché la previsione di un trattamento penale più severo per i responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale non è manifestamente irragionevole e costituisce una tutela rafforzata che il legislatore ha ritenuto di dover garantire alle popolazioni coinvolte dall'emergenza rifiuti in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce a tali illeciti una maggiore offensività, risulta rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore. Infine, la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall'art. 25, secondo comma, Cost. è esclusa dal rilievo che le disposizioni censurate non contengono norme penali in bianco, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell'autorità governativa, peraltro condizionata da presupposti legislativamente stabiliti e suscettibile di controllo nelle competenti sedi giurisdizionali, è solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente.
Nell'ambito della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge deve limitarsi alla «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., rimanendo, invece, la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 128/2008, n. 171/2007 e n. 285/2004.
Sulle condizioni di ammissibilità costituzionale delle norme penali in bianco, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 21/2009, n. 292/2002, n. 333/1991 e n. 282/1990.