Ordinanza 85/2010 (ECLI:IT:COST:2010:85)
Massima numero 34412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  24/02/2010;  Decisione del  24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Carente motivazione in ordine ad uno degli evocati parametri - Censura riferita a norma regolamentare - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Quanto al denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., non vi è motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell'esercizio della funzione legislativa delegata di «riassetto» della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti. Infine, con riguardo alla norma regolamentare, cui fa rinvio l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, che esclude il rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, la relativa censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, si appunta su una norma sottratta al sindacato di costituzionalità.

Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008.

Sull'inammissibilità della censura riferita alla norma regolamentare cui rinvia l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, v. la citata ordinanza n. 440/2008.

Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 149  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  29/07/2003  n. 229  art. 4    co. 1