Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Norme della Regione Veneto - Sospensione degli obblighi vaccinali previsti da leggi statali solo per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 - Ritenuta disparità di trattamento tra cittadini a seconda che siano nati prima o dopo la data indicata nella norma regionale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui sospende l'obbligo di vaccinare i minori per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008. Il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie del giudizio principale, con riguardo non solo ai fatti verificatisi, alla data di nascita del minore coinvolto e alla tipologia della vaccinazione di cui si controverte, ma anche all'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, sulla cui legittimità è chiamato a giudicare. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare la plausibilità dell'asserzione svolta dal medesimo rimettente in punto di rilevanza, circa il fatto per cui «l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'obbligatorietà della vaccinazione per la figlia» dei ricorrenti. Inoltre, posto che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va motivata con riguardo all'oggetto del giudizio principale, è del tutto inverosimile, alla luce della competenza assegnata dalla legge al giudice di pace, che tale oggetto sia costituito dall'accertamento dell'obbligo di sottoporre i minori a vaccinazione.
Per l'affermazione che «la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore», v. la citata ordinanza n. 262/2004.
Per la manifesta inammissibilità delle questioni determinata dal difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 219/2009 e n. 211/2009.