Ordinanza 88/2010 (ECLI:IT:COST:2010:88)
Massima numero 34415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/02/2010; Decisione del
24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari e spese dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Prevista liquidazione anche nel caso in cui il difensore proponga un'impugnazione dichiarata inammissibile - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari e spese dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Prevista liquidazione anche nel caso in cui il difensore proponga un'impugnazione dichiarata inammissibile - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche quando egli propone una impugnazione dichiarata inammissibile. Poiché le doglianze del giudice a quo si fondano su una ricostruzione parziale del quadro normativo di riferimento, viziata, in particolare, dall'omessa considerazione degli artt. 120 e 136 del citato d.P.R. e dalla mancata valutazione sia della loro applicabilità nella fattispecie concreta sia della loro idoneità a superare il sollevato dubbio di costituzionalità, la pretesa compromissione dei canoni di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo finisce per risultare palesemente destituita di fondamento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche quando egli propone una impugnazione dichiarata inammissibile. Poiché le doglianze del giudice a quo si fondano su una ricostruzione parziale del quadro normativo di riferimento, viziata, in particolare, dall'omessa considerazione degli artt. 120 e 136 del citato d.P.R. e dalla mancata valutazione sia della loro applicabilità nella fattispecie concreta sia della loro idoneità a superare il sollevato dubbio di costituzionalità, la pretesa compromissione dei canoni di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo finisce per risultare palesemente destituita di fondamento.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 131
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte