Ordinanza 88/2010 (ECLI:IT:COST:2010:88)
Massima numero 34415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/02/2010;  Decisione del  24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari e spese dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Prevista liquidazione anche nel caso in cui il difensore proponga un'impugnazione dichiarata inammissibile - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche quando egli propone una impugnazione dichiarata inammissibile. Poiché le doglianze del giudice a quo si fondano su una ricostruzione parziale del quadro normativo di riferimento, viziata, in particolare, dall'omessa considerazione degli artt. 120 e 136 del citato d.P.R. e dalla mancata valutazione sia della loro applicabilità nella fattispecie concreta sia della loro idoneità a superare il sollevato dubbio di costituzionalità, la pretesa compromissione dei canoni di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo finisce per risultare palesemente destituita di fondamento.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte