Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Denunciata irragionevole disparità di trattamento dei trasgressori ed asserita lesione dei principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Omessa formulazione di uno specifico petitum - Erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Il rimettente, infatti, non solo ha omesso di formulare un petitum specifico, lasciando indeterminato il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte, ma ha altresì fondato il dubbio di costituzionalità su un'erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa formulazione di uno specifico petitum, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 98/2009, 70/2009, 380/2008 e 35/2007.