Ordinanza 91/2010 (ECLI:IT:COST:2010:91)
Massima numero 34418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
24/02/2010; Decisione del
24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Atti contrari alla pubblica decenza - Mancata abrogazione o depenalizzazione limitatamente all'ipotesi di condotta colposa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al delitto di atti osceni, nonché asserita lesione dei principi di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena - Contraddittorietà e carente descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Formulazione di un petitum oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Atti contrari alla pubblica decenza - Mancata abrogazione o depenalizzazione limitatamente all'ipotesi di condotta colposa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al delitto di atti osceni, nonché asserita lesione dei principi di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena - Contraddittorietà e carente descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Formulazione di un petitum oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo. Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo. Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 44
co.
legge
25/06/1999
n. 205
art. 1
co.
legge
25/06/1999
n. 205
art. 7
co. 1
codice penale
n.
art. 726
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte