Ordinanza 92/2010 (ECLI:IT:COST:2010:92)
Massima numero 34419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  24/02/2010;  Decisione del  24/02/2010
Deposito del 05/03/2010; Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Modalità di stabilizzazione del personale non dirigenziale - Ricorso del Governo - Ritenuta difformità con la disciplina statale in materia - Eccepite disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008, n. 37 (in tema di stabilizzazione del personale non dirigenziale), va dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 14 e n. 8/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  24/12/2008  n. 37  art. 9  co. 2

legge della Regione Marche  24/12/2008  n. 37  art. 9  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23