Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - Gradi di merito - Svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica - Preclusione - Violazione del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie garantito dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Le censurate disposizioni, prevedendo che le misure di prevenzione siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano, infatti, l'art. 6, par. 1, della CEDU poiché, nonostante l'incidenza diretta, definitiva e sostanziale delle misure de quibus su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale, il patrimonio e la stessa libertà di iniziativa economica, non contemplano la possibilità per l'interessato di chiedere un dibattimento pubblico, ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione. L'esigenza di garantire la pubblicità del giudizio penale nelle fasi di merito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non pregiudica, in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il potere del giudice di disporre che si proceda, in tutto o in parte, senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere la necessità di tutelare valori contrapposti, nei limiti in cui, ai sensi dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. (Restano assorbite le censure relative all'art. 111, primo comma, Cost.).
In merito al carattere giurisdizionale del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, v., tra le altre, la citata sentenza n. 77/1995.
Nel senso che la pubblicità del giudizio, specialmente penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza dell'art. 101, primo comma, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione, v. le citate sentenze n. 373/1992, n. 69/1991, n. 50/1989, n. 212/1986, n. 17/1981, n. 16/1981, n. 12/1971 e n. 65/1965.
Sul carattere non assoluto del principio di pubblicità del giudizio e sulle particolari ragioni giustificative di discipline derogatorie, v. le citate sentenze n. 212/1986 e n. 12/1971.