Ordinanza 94/2010 (ECLI:IT:COST:2010:94)
Massima numero 34454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/03/2010; Decisione del
08/03/2010
Deposito del 12/03/2010; Pubblicazione in G. U. 17/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
34455
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata 1989-90, nella misura di due milioni per ettaro - Previsione, con legge successiva, dell'erogazione del contributo, da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due milioni per ettaro - Denunciata irrazionale retroattività della norma, asserita lesione dei principi della certezza del diritto, dell'affidamento, della copertura finanziaria delle leggi, del diritto di difesa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, nonché lamentata incisione delle prerogative del potere giurisdizionale - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Agricoltura e zootecnia - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata 1989-90, nella misura di due milioni per ettaro - Previsione, con legge successiva, dell'erogazione del contributo, da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due milioni per ettaro - Denunciata irrazionale retroattività della norma, asserita lesione dei principi della certezza del diritto, dell'affidamento, della copertura finanziaria delle leggi, del diritto di difesa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, nonché lamentata incisione delle prerogative del potere giurisdizionale - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum contemplato dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo del citato art. 2, comma 2, stabilendo che le parole "di lire" siano sostituite da "fino a lire". Il rimettente ha sollevato le questioni di costituzionalità dopo avere integralmente deciso nel merito i giudizi principali.
Sono manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum contemplato dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo del citato art. 2, comma 2, stabilendo che le parole "di lire" siano sostituite da "fino a lire". Il rimettente ha sollevato le questioni di costituzionalità dopo avere integralmente deciso nel merito i giudizi principali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/05/2004
n. 136
art. 8
co.
legge
27/07/2004
n. 186
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte