Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria (decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996), in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge-delega - Individuazione della fattispecie di reato del trasferimento di fondi, con conseguente disciplina sanzionatoria - Denunciato eccesso di delega ed asserita lesione del principio della riserva di legge in materia penale - Errata individuazione della norma di delega - Genericità delle censure riferite alla dedotta violazione dell'art. 25 Cost. - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui qualifica come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge delega n. 52 del 1996, l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti attuativi della medesima delega in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina sanzionatoria. Analogamente a quanto già riscontrato nelle ordinanze n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha erroneamente individuato nell'art. 15, comma 1, lett. c), anziché nell'art. 3, lett. c), della legge n. 52 del 1996, la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la dedotta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., invero esclusa dal rilievo che la fattispecie di abusivismo contemplata dalla norma denunciata risulterebbe omogenea e di pari offensività rispetto ai già previsti delitti di abusiva attività finanziaria e di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, reati al cui trattamento sanzionatorio è stato allineato quello dell'ipotesi criminosa in questione. Quanto all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., le relative censure risultano generiche e, comunque, l'individuazione della condotta contestata non è avvenuta per il tramite di un atto regolamentare.
Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.
Per la declaratoria di manifesta inammissibilità di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, v. le citate ordinanze n. 73/2009 e n. 194/2008.