Ordinanza 96/2010 (ECLI:IT:COST:2010:96)
Massima numero 34456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  08/03/2010;  Decisione del  08/03/2010
Deposito del 12/03/2010; Pubblicazione in G. U. 17/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Previsione quale causa di ineleggibilità l'avere rivestito il ruolo di legale rappresentante o dirigente di società partecipata dalla Regione - Mancata previsione dell'ulteriore requisito del carattere maggioritario o di controllo della partecipazione regionale - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza nell'accesso all'elettorato passivo - Questione ipotetica o astratta, in quanto prematura, nonché formulazione del petitum in termini di alternativa irrisolta - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. m), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. e all'art. 12, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto sancisce, «quale causa di ineleggibilità, l'avere rivestito il ruolo di legale rappresentante o di dirigente di società partecipata dalla regione, senza nel contempo prevedere l'ulteriore requisito del carattere maggioritario o di controllo della partecipazione regionale». Premesso che nel giudizio principale si controverte in ordine all'ineleggibilità a consigliere regionale di un candidato che, fino a due giorni prima dell'inizio delle votazioni, aveva ricoperto la menzionata carica in società partecipata dalla Regione con una quota inferiore al 50% del capitale azionario; il rimettente - dopo avere ravvisato all'interno della suddetta legge regionale «una vera e propria antinomia tra l'art. 3, che parrebbe correlare l'inefficacia della causa di ineleggibilità ad una cessazione dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e l'art. 7, che parrebbe sanzionare l'ineleggibilità solo in caso di permanenza della causa al momento dell'elezione» - ritiene che «solo dopo avere risolto la questione, logicamente preliminare, dell'applicabilità al caso concreto della fattispecie costitutiva dell'ineleggibilità [...] potrà essere utilmente affrontata la questione della eventuale tempestività della fattispecie estintiva (dimissioni dalla carica di presidente e dalle funzioni di rappresentante legale della società partecipata)». Tuttavia, non è affatto condivisibile l'affermazione della priorità logica, rispetto al sindacato in merito all'evidenziata antinomia, dell'esame del denunciato profilo di incostituzionalità, essendo viceversa logicamente e giuridicamente pregiudiziale (in funzione dell'affermazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo) proprio lo scioglimento del dubbio riguardante la validità o meno dell'elezione a consigliere, in rapporto alla diversa individuazione del momento in cui la causa di ineleggibilità avrebbe dovuto essere rimossa. Pertanto, nei termini in cui è stata sollevata, la questione si configura come ipotetica o astratta, in quanto prematura. Sotto diverso e concorrente profilo, il giudice a quo ha richiesto una pronuncia che restringa l'ambito di operatività della specifica causa di ineleggibilità mediante l'ulteriore previsione del «requisito del carattere maggioritario o di controllo della partecipazione regionale»: pur prescindendo da una non del tutto esauriente motivazione in ordine all'impraticabilità di un'interpretazione sistematica della norma censurata capace di sottrarla ai palesati dubbi di costituzionalità, una tale formulazione del petitum (basata sulla palesata consapevolezza della diversità, quanto a presupposti ed effetti, delle due distinte figure della partecipazione maggioritaria, da un lato, e di controllo, dall'altro, in una società per azioni) finisce sostanzialmente per demandare alla Corte, senza alcun nesso di subordinazione, la definizione di un'alternativa irrisolta da parte del giudice a quo.

Nel senso che compete al rimettente il sindacato in merito ad eventuali antinomie all'interno della censurata disciplina legislativa, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 284/2007, n. 243/2005, ordinanze n. 65/2009 e n. 415/2008.

Per la manifesta inammissibilità di questioni ipotetiche o astratte, in quanto premature, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 317/2009, ordinanze n. 77/2009, n. 109/2008 e n. 311/2007.

Per la manifesta inammissibilità di questioni tese a demandare alla Corte, senza alcun nesso di subordinazione, la definizione di un'alternativa irrisolta da parte del giudice a quo, v. la citata ordinanza n. 49/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  29/07/2004  n. 21  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte

statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia    n.   art. 12    co. 2