Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza nonché asserita lesione dei principi della dignità umana, di uguaglianza e di tutela della salute della donna - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), impugnato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo, Cost. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 151 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". Inoltre, la richiamata pronuncia, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della stessa legge, per carenza di motivazione sulla rilevanza, ha precisato che le raggiunte conclusioni circa l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, introducono «una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2», che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impiantati per scelta medica.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale e in parte qua, rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 151/2009.