Ordinanza 97/2010 (ECLI:IT:COST:2010:97)
Massima numero 34458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
08/03/2010; Decisione del
08/03/2010
Deposito del 12/03/2010; Pubblicazione in G. U. 17/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
34457
Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilità del consenso da parte della donna ad accedere alle tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto della persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilità del consenso da parte della donna ad accedere alle tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto della persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui «non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».
Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 151/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte