Sentenza 100/2010 (ECLI:IT:COST:2010:100)
Massima numero 34463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34462  34464  34465  34466


Titolo
Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Affidamento di nuove consulenze a carico dell'Azienda sanitaria o ospedaliera richiedente dietro autorizzazione del competente assessorato regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale, con pregiudizio dell'obiettivo di riequilibrio economico del settore sanitario individuato nell'Accordo del 13 marzo 2007 tra Presidente della Regione e Ministri della salute e dell'economia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di disporre l'affidamento incondizionato di nuove consulenze - proposta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118. Nella specie, una norma statale (art. 1, comma 796, lett. b della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania. Ne discende che la norma dello Stato, che assegna a tale Accordo carattere vincolante per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, nel caso di specie, tale principio non può ritenersi disatteso, giacché la disposizione denunciata, non contemplando affatto la possibilità del ricorso a consulenze secondo condizioni meno rigorose di quelle previste dalla legislazione statale, non si pone in contrasto con quegli interventi «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico» nel settore sanitario individuati nel già citato Accordo Stato - Regione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  28/11/2008  n. 16  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. b)