Sentenza 100/2010 (ECLI:IT:COST:2010:100)
Massima numero 34464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/03/2010; Decisione del
10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Titolo
Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Obbligo per le ASL di indire concorsi riservati a lavoratori, in servizio presso strutture sanitarie private, licenziati e posti in mobilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia organizzazione della Regione di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Obbligo per le ASL di indire concorsi riservati a lavoratori, in servizio presso strutture sanitarie private, licenziati e posti in mobilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia organizzazione della Regione di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede l'obbligo, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato - proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale. Infatti, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede l'obbligo, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato - proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale. Infatti, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
In senso analogo, v, citate sentenze n. 95/2008 e 380/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
28/11/2008
n. 16
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796 lett. b)