Sentenza 100/2010 (ECLI:IT:COST:2010:100)
Massima numero 34464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34462  34463  34465  34466


Titolo
Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Obbligo per le ASL di indire concorsi riservati a lavoratori, in servizio presso strutture sanitarie private, licenziati e posti in mobilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia organizzazione della Regione di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede l'obbligo, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato - proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale. Infatti, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

In senso analogo, v, citate sentenze n. 95/2008 e 380/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  28/11/2008  n. 16  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. b)