Sentenza 101/2010 (ECLI:IT:COST:2010:101)
Massima numero 34467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
10/03/2010; Decisione del
10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s) , Cost. - Reiezione.
Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s) , Cost. - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
21/10/2008
n. 12
art. 2
co. 13
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
23/02/2007
n. 5
art. 58
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 159
co. 1