Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.
In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 272, n. 61/2009, n. 437, n. 232, n. 180/ 2008, n. 378, n. 367/2007.