Sentenza 101/2010 (ECLI:IT:COST:2010:101)
Massima numero 34468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34467  34469  34470


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.

In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 272, n. 61/2009, n. 437, n. 232, n. 180/ 2008, n. 378, n. 367/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  21/10/2008  n. 12  art. 2  co. 13

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  23/02/2007  n. 5  art. 58  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 159    co. 1