Sentenza 101/2010 (ECLI:IT:COST:2010:101)
Massima numero 34469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
10/03/2010; Decisione del
10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica».
Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica».
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
21/10/2008
n. 12
art. 2
co. 13
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
23/02/2007
n. 5
art. 58
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 159
co. 1