Sicurezza pubblica - Legge della Regione Basilicata - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo - Previsione a carico delle Forze di polizia dell'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale l'elenco degli infortuni verificatisi nell'anno, nonché del compito di controllare, vigilare e irrogare sanzioni in relazione all'osservanza della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di ordine pubblico e sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, impugnati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere g) e h), Cost., in quanto prevedono l'obbligo per le Forze di Polizia di trasmettere alla Giunta regionale, al termine della stagione sciistica annuale, l'elenco degli infortuni verificatisi e demandano il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale e l'irrogazione delle relative sanzioni alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. La censurata disciplina regionale non viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato poiché non pone a carico delle Forze di Polizia compiti o attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con la legge statale n. 363 del 2003 sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. In particolare, l'art. 3, comma 4, ispirato ad un principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati già acquisiti nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche; quanto ai compiti di controllo, vigilanza e irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 18 e 20, essi trovano fondamento nel combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 21, comma 1, della menzionata legge statale che consente di ritenere estesi i compiti di controllo e sanzionatori ivi previsti alle prescrizioni adottate dalle Regioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti. Inoltre, la sostanziale rispondenza dei citati artt. 18 e 20 della legge regionale alle previsioni della legge statale di riferimento travolge automaticamente anche la censura di violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Per l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza costituzionale in riferimento alle censure di violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., che «le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale», v. le citate sentenze n. 10/2008, n. 322/2006 e n. 134/2004.
Nel senso che forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possano essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati», v. le citate sentenze n. 322/2006 e n. 429/2004.
Sull'esclusione di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali, v. la citata sentenza n. 327/2003.