Reati e pene - In genere - Principio di offensività - Definizione - Necessità di tutelare beni o interessi meritevoli di protezione (offensività in astratto) e di punire comportamenti concretamente atti a lederli (offensività in concreto) - Applicabilità anche ai reati di pericolo presunto - Condizioni - Necessità che la valutazione legislativa di pericolosità non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit - Verifica, da parte della Corte costituzionale e del giudice ordinario, rispettivamente della pericolosità in astratto e di quella in concreto. (Classif. 210001).
Il principio di necessaria offensività del reato – la cui matrice costituzionale è ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l’insieme dei valori connessi alla dignità umana – opera su due piani distinti; da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 –mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 – mass. 32613; S. 265/2005 – mass. 29512; S. 263/2000 – mass. 25484; S. 360/1995)
Il principio di offensività in astratto non implica che l’unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto. (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 –mass. 32613; S. 360/1995-mass. 22565; S. 133/1992; S. 333/1991- mass. 17541).
Compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività “in astratto”, acclarando se la fattispecie da quest’ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell’ipotesi del reato di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico. Quest’ultimo – rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva. (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 – mass. 32613; S. 247/1997).