Ordinanza 105/2010 (ECLI:IT:COST:2010:105)
Massima numero 34474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia in materia di illeciti edilizi - Oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria - Determinazione con riferimento alle tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, anziché al momento di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia - Omessa indicazione dell'ambito materiale asseritamente inciso dalla norma censurata - Richiesta di avallo di un'opzione interpretativa, con conseguente uso improprio dell'incidente di costituzionalità, e di pronuncia manipolativa in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, Cost., laddove stabilisce che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, anziché al momento di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. In relazione alla dedotta lesione dell'art. 117, comma terzo, Cost., il rimettente omette di indicare l'ambito materiale asseritamente inciso dalla normativa regionale e, avendo ricavato il principio fondamentale della legislazione statale violato dalla norma de qua sulla base di un orientamento interpretativo non consolidato nella giurisprudenza amministrativa, chiede, in sostanza, alla Corte di avallare un'interpretazione della normativa statale, così evidenziando un uso improprio dell'incidente di costituzionalità. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., premesso che il criterio delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi di sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo costituisce non già l'unica regolamentazione conforme a Costituzione, ma solo una delle opzioni astrattamente praticabili, il giudice a quo sollecita un intervento manipolativo precluso alla Corte perché incidente in una materia necessariamente riservata, per la pluralità delle soluzioni possibili, alla discrezionalità legislativa. Invero, la scelta di privilegiare l'interesse pubblico all'adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso - ugualmente meritevole di protezione - sembra essere il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi rimesso al legislatore.

Sull'inammissibilità di questioni rivolte impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 320/2009, n. 422/2008 e n. 361/2007.

Sull'inammissibilità di questioni che sollecitano un intervento manipolativo in una materia necessariamente riservata, per la pluralità di soluzioni possibili, alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 287/2009, n. 203/2009 e n. 177/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/11/2004  n. 31  art. 4  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte