Sentenza 106/2010 (ECLI:IT:COST:2010:106)
Massima numero 34475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 17/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati ammessi al patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del relativo registro, limitatamente ai procedimenti già rientranti nelle competenze del pretore - Possibilità per i detti praticanti di essere nominati, in sede penale, difensori d'ufficio davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti - Incidenza sull'effettività della difesa d'ufficio, attesa la differente capacità professionale e processuale del praticante e dell'avvocato iscritto all'albo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle questioni ulteriori.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 8, comma secondo, ultimo periodo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. La norma censurata compromette l'effettività della difesa d'ufficio poiché all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione, mentre nel caso di nomina a favore dell'irreperibile sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Inoltre, la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal rimettente - della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale: infatti, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame e si trova, altresì, nell'impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. (Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma terzo, e 97 Cost.).

Per la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, prima parte, del r.d.l. n. 1578 del 1933, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., v. la citata sentenza n. 5/1999.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 8  co. 2

legge  22/01/1934  n. 36  art.   co. 

legge  24/07/1985  n. 406  art. 1  co. 

legge  27/06/1988  n. 242  art. 10  co. 

decreto legislativo  19/02/1998  n. 51  art. 246  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte