Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorso della Regione Lazio - Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle impugnate disposizioni - Eccezione di inammissibilità dell'istanza, sollevata dalla difesa erariale, per asserita carenza del potere, in capo alla Giunta della Regione Lazio, siccome dimissionaria, di promuovere il giudizio di costituzionalità - Reiezione.
Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che la Giunta della Regione Lazio, siccome dimissionaria, non avrebbe il potere di promuovere il presente giudizio, in quanto tale atto eccede dall'ordinaria amministrazione cui essa dovrebbe limitarsi ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto approvato con la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1. Il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, assegnato alla Regione direttamente dall'art. 127, comma secondo, Cost., entro un termine perentorio, la cui osservanza implica che la Regione stessa sia nelle condizioni di poterlo rispettare senza soluzione di continuità.
Sul potere del Governo della Repubblica di promuovere, sebbene dimissionario, questione di legittimità costituzionale in via principale, v. la citata sentenza n. 119/1966.