Ordinanza 107/2010 (ECLI:IT:COST:2010:107)
Massima numero 34478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/03/2010; Decisione del
18/03/2010
Deposito del 18/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Titolo
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorso della Regione Lazio - Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle impugnate disposizioni - Eccezione di inammissibilità dell'istanza, sollevata dalla difesa erariale, per asserita mancanza di tutela cautelare in caso di dedotta violazione delle competenze regionali - Reiezione.
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorso della Regione Lazio - Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle impugnate disposizioni - Eccezione di inammissibilità dell'istanza, sollevata dalla difesa erariale, per asserita mancanza di tutela cautelare in caso di dedotta violazione delle competenze regionali - Reiezione.
Testo
Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che le ragioni che, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, consentono di sospendere l'efficacia dell'atto avente forza di legge non concernono le competenze regionali. Invero, il testo stesso del citato art. 35, nella parte in cui rinvia all'art. 32 della medesima legge, rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove ritenga che ne sussistano i presupposti.
Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che le ragioni che, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, consentono di sospendere l'efficacia dell'atto avente forza di legge non concernono le competenze regionali. Invero, il testo stesso del citato art. 35, nella parte in cui rinvia all'art. 32 della medesima legge, rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove ritenga che ne sussistano i presupposti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
05/03/2010
n. 29
art. 1
co.
decreto-legge
05/03/2010
n. 29
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 72
co. 4
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 122
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge della regione Lazio 13/01/2005
n. 2
art.
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 11/03/1953
n. 87
art. 35
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 21