Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorso della Regione Lazio - Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle impugnate disposizioni - Mancanza del requisito del periculum in mora - Rigetto dell'istanza.
Deve essere rigettata, per mancanza del requisito del periculum in mora nei termini di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953, l'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost. Infatti, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l'imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale; in particolare, tale condizione - in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull'esercizio di diritti politici fondamentali e sull'esito stesso delle elezioni - permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare. Qualora il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità, la sospensione dell'efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni analogo, per qualità ed intensità, a quello che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall'applicazione delle disposizioni censurate, sicché nella fattispecie non è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell'efficacia delle medesime disposizioni.