Ordinanza 107/2010 (ECLI:IT:COST:2010:107)
Massima numero 34479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/03/2010;  Decisione del  18/03/2010
Deposito del 18/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34476  34477  34478


Titolo
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorso della Regione Lazio - Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle impugnate disposizioni - Mancanza del requisito del periculum in mora - Rigetto dell'istanza.

Testo

Deve essere rigettata, per mancanza del requisito del periculum in mora nei termini di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953, l'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost. Infatti, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l'imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale; in particolare, tale condizione - in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull'esercizio di diritti politici fondamentali e sull'esito stesso delle elezioni - permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare. Qualora il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità, la sospensione dell'efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni analogo, per qualità ed intensità, a quello che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall'applicazione delle disposizioni censurate, sicché nella fattispecie non è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell'efficacia delle medesime disposizioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  05/03/2010  n. 29  art. 1  co. 

decreto-legge  05/03/2010  n. 29  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 122  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge della regione Lazio  13/01/2005  n. 2  art.   

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 35  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 21