Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Mancanza della garanzia della separazione tra la gestione delle passività anteriori al 31 dicembre 1994 risalenti alle USL e le attività direttamente imputabili alle ASL - Contrasto con la normativa statale (art. 6, comma 1, legge n. 724/1994), costituente principio fondamentale nella materia "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, n. 19, nella parte in cui non assicura la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione. L'art. 15, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006 non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL, né il legislatore regionale ha previsto strumenti normativi idonei «rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali», tali da consentire «ad uno stesso soggetto - che pure subentrava nella loro posizione giuridica - ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 134/2006, n. 89/2000.