Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida del provvedimento - Previsione che il procedimento abbia luogo con il supporto delle questure ed in locali idonei da queste messi a disposizione del giudice di pace - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione formulata in maniera ipotetica ed astratta nonché censure fondate su meri inconvenienti di fatto, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che, «al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». La questione risulta proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, essendosi il rimettente limitato a dedurre una serie di generiche perplessità prive di alcun riferimento concreto ad effettivi condizionamenti esterni, idonei ad inficiare la propria imparzialità ed indipendenza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio principale. Inoltre, le motivazioni addotte a sostegno delle asserite lesioni ai parametri costituzionali invocati risultano fondate esclusivamente su meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità.
Sull'estraneità al controllo di costituzionalità dei meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 329/2009.