Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversia avente ad oggetto il contributo per il S.S.N. attribuita alla giurisdizione delle Commissioni tributarie - Prosecuzione del processo davanti al giudice tributario a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario - Mancata previsione della possibilità di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento difensivo rispetto a fattispecie normativamente assimilabili, asserita lesione del diritto di difesa e dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice ordinario privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione medesima, nel processo proseguito davanti al giudice tributario di essa munito. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 77 del 2007 e ribadito nelle ordinanze n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008, e in ossequio al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il giudice a quo, pur richiamando la citata sentenza n. 77 del 2007, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la mancata sperimentazione da parte del rimettente della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati - e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie - rende la questione sollevata manifestamente inammissibile.
Con riferimento ai principi di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 77/2007, ordinanze n. 257/2009 e n. 363/2008.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008, n. 205/2008 e n. 85/2007.