Ordinanza 111/2010 (ECLI:IT:COST:2010:111)
Massima numero 34483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 19/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario inabile civile che non sia in possesso della carta di soggiorno e di determinati requisiti reddituali - Lamentata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato d.lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall'ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione sollevata dal rimettente.

Per le declaratorie di illegittimità costituzionale in parte qua degli impugnati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, v. le citate sentenze n. 11/2009 e n. 306/2008.

Per la manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata, v. la citata ordinanza n. 17/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 9  co. 1

legge  30/07/2002  n. 189  art. 9  co. 

legge  30/03/1971  n. 118  art. 12  co. 

legge  11/02/1980  n. 18  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14  

protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo  20/03/1952  n.   art. 1