Unione europea - Norme della Regione Liguria - Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo - Ricorso del Governo - Iniziativa regionale assunta indipendentemente dalla conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006 - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, un quanto l'iniziativa regionale sarebbe stata assunta indipendentemente dalla conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006. Non può, infatti, ritenersi che la legge regionale impugnata sia illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione con lo Stato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal regolamento europeo, dato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione e che non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo. Con riguardo, poi, ai principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), va osservato che l'art. 4 della legge, prevedendo che la partecipazione al GECT «si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio», contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Sicché non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento. Ciò in effetti è avvenuto, con gli artt. 46, 47 e 48, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e con il D.P.C.M. 6 ottobre 2009, recante «istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)».
In ordine alla non assoggettabilità dell'esercizio dell'attività legislativa alle procedure di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 249/2009, n. 159/2008, n. 196/2004.