Sentenza 112/2010 (ECLI:IT:COST:2010:112)
Massima numero 34485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2010;  Decisione del  10/03/2010
Deposito del 19/03/2010; Pubblicazione in G. U. 24/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34484


Titolo
Unione europea - Norme della Regione Liguria - Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo - Ricorso del Governo - Ritenuto ampliamento delle competenze assegnate al GECT rispetto alla disciplina del regolamento europeo, con violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta modifica normativa ad opera della legge regionale n. 2 del 2010, prima che le disposizioni impugnate esplicassero effetto - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lett. b) e d), della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1. La Regione Liguria, con la successiva legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2, recante «disposizioni di adeguamento della normativa regionale», pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2, ha soppresso al comma 1, dell'articolo 1, la parola: «politici». Tale modifica normativa appare di per sé sola sufficiente a ricondurre la portata precettiva della proclamazione di principio contenuta nell'art. 1, nell'ambito degli obbiettivi affidati al GECT dal regolamento comunitario, della cui violazione il ricorrente si duole. Siffatto intervento legislativo, inoltre, è avvenuto prima che la disposizione impugnata abbia esplicato effetti, trattandosi peraltro di una mera enunciazione di obbiettivi, neppure trasfusa nel nuovo statuto del GECT, sulla cui base è infatti successivamente intervenuta l'autorizzazione da parte dello Stato. Anche in relazione alla censura del citato art. 2, comma 2, lettere b) e d), risulta rilevante, ai fini della decisione, la citata legge regionale n. 2 del 2010, che, non solo ha soppresso il riferimento ai legami «politici», ma ha anche provveduto a modificare la lettera d) nel senso che gli organismi, associazioni e reti cui il GECT può aderire, debbano essere «conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT». Entrambe queste modifiche risultano rilevanti per ritenere che l'intervento normativo sia stato pienamente satisfattivo anche delle ragioni di censura riferite in particolare a tali norme. In primo luogo, infatti, le attività di partecipazione del GECT di cui alla lettera d) risultano expressis verbis ricondotte alle finalità proprie della cooperazione territoriale, in aderenza alle disposizioni del più volte citato Regolamento. Inoltre, la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee», di cui alla lettera b), in quanto «compito» previsto per la realizzazione degli obbiettivi del GECT (art. 2 della legge impugnata), risulta anch'esso ricondotto nell'ambito delle finalità di cooperazione territoriale che il regolamento comunitario affida ai GECT, attesa la già ricordata soppressione dell'obbiettivo del rafforzamento dei legami «politici». Anche con riferimento a tali censure va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo precedente alla modifica, in virtù del citato art. 4 della legge impugnata, secondo il quale l'adesione al GECT doveva intendersi perfezionata solo a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento.

Sulle condizioni richieste dalla giurisprudenza dalla Corte perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, v. citate sentenze n. 299, n. 200, n. 74/2009, n. 439, n. 289/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  16/02/2009  n. 1  art. 1  co. 1

legge della Regione Liguria  16/02/2009  n. 1  art. 2  co. 2

legge della Regione Liguria  16/02/2009  n. 1  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Regolamento CE  05/07/2006  n. 1082  art. 1  paragrafo 2

Regolamento CE  05/07/2006  n. 1082  art. 7  paragrafo 2